CONFAPPI - Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare                                

 

Sede Territoriale di Trieste
Via Giovanni Paisiello,  5/4a - 34148 Trieste
Tel. 040 3728 376
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Codice Fiscale: 90157110322
P. IVA: 01389930320

Puoi rivolgerti alla sede CONFAPPI per il rilascio dell'attestazione rispondenza ex D.M. 16/01/2017, per redigere il contratto di locazione (nelle tipologie ordinario, agevolato e transitorio).

Per consulenze su contratti di affitto, canoni agevolati, cedolare secca e detrazioni fiscali.

L'associazione a Confappi è valida fino al 31/12 di ogni anno. I nostri soci hanno diritto a consulenze legali/fiscali gratuite e agevolazioni per i servizi CAF 

Si rende noto che l'accordo territoriale del 14/12/2022 è ad oggi ancora in vigore

Tutte le richieste verranno espletate nella quasi totalità dei casi tramite la mail dedicata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. fatte salve particolari esigenze ove l'utente potrà essere accolto anche in presenza previo appuntamento.

Per il rilascio dell'attestato di rispondenza la documentazione da presentare è la seguente:
- Contratto di locazione firmato
- APE (certificato di prestazione energetica)
- Allegati 3 e 5 da compilare e firmare (scarica PDF)
- Visura catastale
- Planimetria
- Registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate (se registrato)
- Privacy (Scarica PDF)

In relazione alla richiesta di attestato si rende noto che le pratiche incomplete non saranno evase, ovvero la documentazione (allegati 3 e 5) deve essere debitamente compilata in ogni sua parte, firmata e datata, si segnala che la metratura da prendere in considerazione per il calcolo del canone è esclusivamente la metratura calpestabile ovvero quella risultante dalla misurazione della planimetria, inoltre, non saranno considerati validi i contratti che non siano prodotti secondo il format previsto. Si raccomanda infine di inserire sempre la residenza del locatore sui contratti. 

Si consiglia di consultare regolarmente il nostro sito al fine di verificare eventuali cambiamenti, e di leggere attentamente la documentazione relativa alla tassa ILIA (EX IMU)

 

PDF documentazione Accordi Territoriali Comune di Trieste:

PDF documentazione Accordi Territoriali Comune di Muggia:

 

Si informa la gentile utenza che per il rilascio dell'attestazione relativa a contratti transitori è fatto obbligo di inoltrare la documentazione che ne giustifichi la transitorietà (contratto di lavoro a tempo determinato - dichiarazione della proprietà che intende utilizzare l'alloggio a proprio uso - dichiarazione di soggetto terzo in caso di assistenza a persona malata sul territorio) non verranno attestati contratti di natura transitoria in mancanza di suddetta documentazione.

Si ramenta che i contratti di qualsiasi natura siano vanno siglati in ogni pagina 

Ai fini dello sgravio Imu per le locazioni di porzione di immobile è obbligatorio indicare correttamente sul contratto e sulla planimetria l'utilizzo della porzione ad uso esclusivo ovvero la stanza locata e la metratura ad uso degli spazi comuni.

Novità relativa alla registrazione dei contratti. Sono previste delle sanzioni in caso di ritardo nella registrazione del contratto di locazione

per i contratti a tassazione ordinaria:
- se il ritardo non supera i 30 giorni è previsto il pagamento del 45 % dell’imposta con un minimo di € 150,00
- se il ritardo supera i 30 giorni è previsto il pagamento del 120 % con un minimo di € 250,00
 
per i contratti a tassazione con applicazione della cedolare secca:
- per la mancata registrazione la sanzione è pari a € 250,00
- per la tardiva registrazione la sanzione è pari a € 150,00
 
Per gli immobili di categoria A/4 e A/5 in zona non verde che sarebbero delineati nella subfascia 1 di qualsiasi altra zona, l'allegato 5 prevede che in caso di ristrutturazione dell'immobile negli ultimi 5 e/o dell'intero stabile negli ultimi 10 anni si possa passare alla subfascia 2 o 3 apponendo la firma in autocertificazione dei lavori svolti. E' evidente che in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate il proprietario dovrà esibire tutta la documentazione a corredo che certifichi i lavori eseguiti.

 

Normativa di riferimento locazioni:

Legge n. 431 dd. 09/12/1998 sulle locazioni abitative 
Ariticoli del Codice civile sulle locazioni
D.M. Infrastrutture e Trasporti 16/01/2017
Decreto legge n. 73 del 21/06/2022

Normativa di riferimento ILIA (ex IMU)

Risoluzione Agenzia delle Entrate ILIA
Legge Regionale ILIA
Regolamento ILIA
Aliquote ILIA

Clicca qui per mggiori info su Aliquota agevolata ILIA per la prima “seconda casa”

 

OBBLIGO DI APE ANCHE IN CASO DI RINNOVAZIONE TACITA DEL CONTRATTO

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in risposta all’interpello pervenuto dalla Regione Liguria, chiarisce " che, nell’ipotesi di contratto di locazione di unità immobiliari a uso abitativo sottoscritto nelle formule previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, rinnovato tacitamente ex art. 1597 c.c. successivamente alla seconda scadenza, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, l’attestato di prestazione energetica scaduto debba essere rinnovato al momento della rinnovazione del contratto"  (https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/interp_reg_liguria_riscontro_30213_2025-pdf) .
L'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici è rilasciata ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D. Lgs 192/2005 "per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario".

Sin ora, l'interpretazione accreditata (in base al contenuto letterale della norma e alla finalità che essa si prefigge) si basava sull’idea che la norma, in quanto riferita al nuovo locatario obbligasse al rilascio dell'APE al momento della sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione.

Oggi, "grazie" all'interpretazione ministeriale,  si chiarifica che l'obbligo per il locatore di fornire l'APE si estende anche nei confronti del vecchio conduttore in caso di tacito rinnovo del contratto, "ove l’attestato stesso non sia più valido per decorrenza dei termini di scadenza."

Tale interpretazione estensiva -  che non trova giustificazione sul piano pratico per la conoscenza già acquisita dal conduttore circa la classe energetica assegnata all'immobile locato - trova fondamento nella recente Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia che "esplicita chiaramente come l’attestato di prestazione energetica debba essere consegnato al locatario anche in occasione del rinnovo del contratto di locazione".

 

 La Confappi aderisce alla rete TriBu.City Pass https://tribu.city/