CONFAPPI - Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare
Sede Territoriale di Trieste
Via Giovanni Paisiello, 5/4a - 34148 Trieste
Tel. 040 3728 376
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Codice Fiscale: 90157110322
P. IVA: 01389930320
Puoi rivolgerti alla sede CONFAPPI per il rilascio dell'attestazione rispondenza ex D.M. 16/01/2017, per redigere il contratto di locazione (nelle tipologie ordinario, agevolato e transitorio).
Per consulenze su contratti di affitto, canoni agevolati, cedolare secca e detrazioni fiscali.
L'associazione a Confappi è valida fino al 31/12 di ogni anno. I nostri soci hanno diritto a consulenze legali/fiscali gratuite e agevolazioni per i servizi CAF
Si rende noto che l'accordo territoriale del 14/12/2022 è ad oggi ancora in vigore
Tutte le richieste verranno espletate nella quasi totalità dei casi tramite la mail dedicata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. fatte salve particolari esigenze ove l'utente potrà essere accolto anche in presenza previo appuntamento.
Per il rilascio dell'attestato di rispondenza la documentazione da presentare è la seguente:
- Contratto di locazione firmato
- APE (certificato di prestazione energetica)
- Allegati 3 e 5 da compilare e firmare (scarica PDF)
- Visura catastale
- Planimetria
- Registrazione del contratto all'Agenzia delle Entrate (se registrato)
- Privacy (Scarica PDF)
In relazione alla richiesta di attestato si rende noto che le pratiche incomplete non saranno evase, ovvero la documentazione (allegati 3 e 5) deve essere debitamente compilata in ogni sua parte, firmata e datata, si segnala che la metratura da prendere in considerazione per il calcolo del canone è esclusivamente la metratura calpestabile ovvero quella risultante dalla misurazione della planimetria, inoltre, non saranno considerati validi i contratti che non siano prodotti secondo il format previsto. Si raccomanda infine di inserire sempre la residenza del locatore sui contratti.
PDF documentazione Accordi Territoriali Comune di Trieste:
- Aree del Comune di Trieste
- Fasce di oscillazione 2022 rivalutate ad ottobre 2025
- Allegati 3 e 5 editabili - Elementi oggettivi per la determinazione del canone e modulo richiesta attestato di rispondenza
- Accordo territoriale 2022
- Accordo integrativo 23.01.2023
- Mod. RLI editabile
- Allegato A - Locazione abitativa agevolata 3+2
- Allegato B - Natura transitoria
- Allegato C - Studenti universitari
Allegato D - ripartizione oneri accessori
PDF documentazione Accordi Territoriali Comune di Muggia:
- Accordo territoriale di Muggia
- Allegati 3 e 5 - Elementi oggettivi per la determinazione del canone e modulo richiesta attestato di rispondenza
Si informa la gentile utenza che per il rilascio dell'attestazione relativa a contratti transitori è fatto obbligo di inoltrare la documentazione che ne giustifichi la transitorietà (contratto di lavoro a tempo determinato - dichiarazione della proprietà che intende utilizzare l'alloggio a proprio uso - dichiarazione di soggetto terzo in caso di assistenza a persona malata sul territorio) non verranno attestati contratti di natura transitoria in mancanza di suddetta documentazione.
Si ramenta che i contratti di qualsiasi natura siano vanno siglati in ogni pagina
Ai fini dello sgravio Imu per le locazioni di porzione di immobile è obbligatorio indicare correttamente sul contratto e sulla planimetria l'utilizzo della porzione ad uso esclusivo ovvero la stanza locata e la metratura ad uso degli spazi comuni.
Novità relativa alla registrazione dei contratti. Sono previste delle sanzioni in caso di ritardo nella registrazione del contratto di locazione
Normativa di riferimento locazioni:
Legge n. 431 dd. 09/12/1998 sulle locazioni abitative
Ariticoli del Codice civile sulle locazioni
D.M. Infrastrutture e Trasporti 16/01/2017
Decreto legge n. 73 del 21/06/2022
Normativa di riferimento ILIA (ex IMU)
Risoluzione Agenzia delle Entrate ILIA
Legge Regionale ILIA
Regolamento ILIA
Aliquote ILIA
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OBBLIGO DI APE ANCHE IN CASO DI RINNOVAZIONE TACITA DEL CONTRATTO
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in risposta all’interpello pervenuto dalla Regione Liguria, chiarisce " che, nell’ipotesi di contratto di locazione di unità immobiliari a uso abitativo sottoscritto nelle formule previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, rinnovato tacitamente ex art. 1597 c.c. successivamente alla seconda scadenza, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, l’attestato di prestazione energetica scaduto debba essere rinnovato al momento della rinnovazione del contratto" (https://www.mase.gov.it/
L'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici è rilasciata ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D. Lgs 192/2005 "per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario".
Sin ora, l'interpretazione accreditata (in base al contenuto letterale della norma e alla finalità che essa si prefigge) si basava sull’idea che la norma, in quanto riferita al nuovo locatario obbligasse al rilascio dell'APE al momento della sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione.
Oggi, "grazie" all'interpretazione ministeriale, si chiarifica che l'obbligo per il locatore di fornire l'APE si estende anche nei confronti del vecchio conduttore in caso di tacito rinnovo del contratto, "ove l’attestato stesso non sia più valido per decorrenza dei termini di scadenza."
Tale interpretazione estensiva - che non trova giustificazione sul piano pratico per la conoscenza già acquisita dal conduttore circa la classe energetica assegnata all'immobile locato - trova fondamento nella recente Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia che "esplicita chiaramente come l’attestato di prestazione energetica debba essere consegnato al locatario anche in occasione del rinnovo del contratto di locazione".
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