Rispetto al Reddito di cittadinanza il paradigma è rovesciato: essenziale aderire a un percorso per chi ha fra i 18 e 59 anni chiedendo il supporto per la formazione e il lavoro (SFL). Partono poi dal 2024 le iniziative previste per chi rientra nel perimetro dell’Assegno di inclusione

Dal 2024 entrerà in vigore l’Assegno di Inclusione (ADI), che sostituirà l’attuale sistema del reddito di cittadinanza, che quindi cesserà di esistere il 31 dicembre 2023.

Per molti nuclei familiari l’erogazione del reddito di cittadinanza è già terminata a luglio per effetto di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023, che ha suddiviso in due macro-categorie i nuclei percettori del Rdc:

  • Nuclei familiari con presenza di soggetti minori, oppure disabili, oppure di età superiore a 60 anni e con indicatore isee di valore inferiore a 9.360,00 euro; questi nuclei familiari continueranno a percepire il Rdc fino al 31 dicembre 2023 e avranno poi diritto all’Assegno di Inclusione;
  • Nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti occupabili di età compresa tra i 18 e i 60 anni con isee di valore fino a 6.000 euro; per questi nuclei il Rdc termina con il percepimento della settima mensilità del 2023.

Questi ultimi nuclei familiari che hanno perso il diritto al Rdc con il mese di luglio, se non già presi in carico dai servizi sociali per percorsi di formazione e orientamento al lavoro, dovranno rivolgersi al servizio di Supporto e Formazione per il Lavoro (SFL), che dal mese di settembre 2023 prevede la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro; in tali progetti possono rientrare il servizio civile e i progetti di utilità sociali predisposti dai comuni.

IL SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO

Requisiti.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro sarà utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni e con Isee inferiore a 6 mila euro non aventi diritto all’assegno di inclusione, ma anche dai singoli componenti dei nuclei familiari aventi diritto all’Assegno di Inclusione non calcolati nella scala di equivalenza e non sottoposti all’obbligo dell’avvio al lavoro (disabili, caregivers, malati oncologici) cui partecipano volontariamente.

I requisiti relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare, al possesso di beni, all’assenza di dimissioni o di misure cautelari o di condanna, all’obbligo di dichiarazione dei redditi non compresi nell’isee, continuità della residenza in Italia, obbligo di formazione/istruzione, sono gli stessi previsti per l’ADI e sotto indicati.

Obblighi.

        Le persone che intendono accedere al SFL sono tenute a stipulare presso il Centro per l’Impiego un patto di servizio che prevede i seguenti obblighi:

  • Ricorso ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’intermediazione della manodopera;
  • Adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi;
  • Iscrizione alla piattaforma SIISL;
  • Ogni 90 giorni obbligo di confermare ai servizi competenti la partecipazione alle attività formative o lavorative a pena di sospensione del contributo economico;
  • Per i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno completato il percorso di istruzione scolastica obbligatoria, frequenza di corsi di istruzione per adulti.

Contributo economico.

        Per quanti prenderanno parte ai programmi formativi o ai progetti di utilità sociale è previsto un contributo economico di 350,00 euro mensili per un massimo di 12 mesi.

Domanda.

        La richiesta per l’accesso al Supporto Formazione e Lavoro deve essere presentata all’Inps con le modalità che l’Istituto deve ancora rendere note e che dovrebbero essere le medesime previste per l’ADI.

ASSEGNO DI INCLUSIONE

        La domanda per l’accesso all’ADI dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

 

Cittadinanza

  • Cittadinanza UE o familiare di cittadino UE titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • Cittadino extra UE in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • Titolare dello status di protezione internazionale;
  • Residenza in Italia per almeno 5 anni di cui gli ultimi 2 continuativi alla data di presentazione della domanda per il richiedente e i familiari che rientrano nella scala di equivalenza (salvo casi gravi e documentati di motivi di salute, la residenza si intende interrotta in caso di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi o per un periodo, anche non continuativo, di 4 mesi nell’arco di 18 mesi);

Requisiti economici.

  • Isee in corso di validità di valore non superiore a 9.360,00 euro;
  • Reddito familiare inferiore a 6.000,00 euro annui moltiplicato per il valore della scala di equivalenza (Nuclei “A”); se il nucleo familiare è composto da sole persone di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altre persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, il limite di reddito familiare è pari a 7.560,00 euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza (Nuclei “B”);
  • Valore del patrimonio immobiliare del nucleo familiare, come definito ai fini isee, non superiore a 30.000 euro; la casa di abitazione è esclusa dal computo fino al valore massimo di 150.000 euro determinato ai fini IMU;
  • Valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini isee, non superiore a 6.000 euro; limite aumentato di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. I massimali devono essere ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
  • Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario/avere la piena disponibilità di autoveicoli con cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati per la prima volta nei 36 mesi precedenti la richiesta; nessun componente deve essere intestatario/avere la piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto e aeromobili.

Nel computo del reddito familiare devono essere incluse pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’isee, i compensi per lavoro sportivo dilettantistico fino a 15.000 euro.

Nel computo del reddito familiare devono essere esclusi i trattamenti assistenziali presenti nell’isee, ad eccezione di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi (ad esempio l’indennità di accompagnamento), l’assegno unico e universale, pagamenti arretrati, specifiche e motivate misure di sostegno economico straordinario nell’ambito del progetto personalizzato da parte del Comune o dell’ambito territoriale, riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e agevolazioni/esenzioni per il pagamento dei tributi, rimborsi spese a fronte di rendicontazione, le erogazioni in forma di buoni servizio.

Altri requisiti.

  • Nei 10 mesi precedenti la richiesta assenza di misure cautelari personali, misure di prevenzione, sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento);
  • Non essere disoccupato nei 12 mesi successivi a dimissioni volontarie, salvo dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 legge 604/1966;
  • Non risiedere presso strutture a totale carico pubblico;

Decorrenza e durata.

Il pagamento dell’ADI decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, è corrisposto mensilmente per un periodo non superiore a 18 mesi, con possibilità di rinnovo, previa sospensione di un mese, per ulteriori periodi di 12 mesi.

Importo.

Il beneficio economico consiste in un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 (Nuclei “A”) o 7.560 euro annuali (Nuclei “B”);

per i nuclei familiari residenti in un’abitazione in locazione spetta un ulteriore importo pari all’ammontare del canone annuale fino ad un massimo di 3.360 euro annuali (Nuclei “A”) o di 1.800 euro annuali (Nuclei “B”).

Avvio nuova attività lavorativa.

Nel caso uno o più componenti il nucleo beneficiario avviino un’attività lavorativa durante la fruizione del beneficio, il maggior reddito derivante dalla nuova attività non rileva ai fini del diritto all’ADI fino al limite massimo di 3.000 euro lordi; pertanto devono essere comunicati all’Inps esclusivamente i redditi eccedenti tale limite.

La comunicazione del nuovo reddito, alle condizioni sopra indicate, deve essere effettuata all’Inps entro 30 giorni.

In caso di avvio di attività di lavoro autonomo o di impresa, deve essere comunicata all’Inps entro il giorno precedente l’inizio dell’attività; il reddito sarà individuato col principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi e spese sostenute per l’esercizio dell’attività e dovrà essere comunicato all’Inps entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre.

A titolo di incentivo è prevista l’erogazione dell’ADI per le due mensilità successive all’avvio dell’attività (nel limite della durata massima della prestazione).

Per chi avvia attività di lavoro autonomo/impresa è inoltre previsto, nei primi 12 mesi di erogazione del beneficio, un beneficio addizionale consistente nel pagamento in unica soluzione di un importo pari a 6 mensilità dell’ADI nel limite di 500 euro mensili.

Offerte di lavoro

Il componente del nucleo familiare che beneficia dell’ADI è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che sia riferita a:

  • Un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza, nell’ambito del territorio nazionale;
  • Un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, se la sede di lavoro dista non più di 80 km dal domicilio o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con mezzi pubblici;
  • Un rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
  • Una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’art. 5 D. Lgs. 81/2015.

Sono esentati dall’obbligo di accettazione di lavoro a tempo indeterminato sul territorio nazionale esclusivamente i componenti di nuclei familiari con figli di età inferiore a 14 anni; in tal caso l’offerta deve essere accettata nel limite degli 80 km o 120 minuti.

In caso di offerta di lavoro a tempo determinato di durata compresa tra 1 e 6 mesi, l’ADI è sospeso per la durata del rapporto e riprende alla sua cessazione.

Partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro/attività lavorativa di durata inferire al mese

In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o comunque pagamento di importi economici, o di accettazione di offerte di lavoro di durata inferiore a un mese, gli importi ricevuti sono cumulabili con l’ADI nel limite di 3.000 euro lordi annuali.

Obblighi in materia di istruzione.

I beneficiari dell’ADI di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno completato la formazione scolastica obbligatoria sono tenuti a dimostrate l’iscrizione ad un percorso di istruzione per adulti.

Decadenza.

Chi fruisce della prestazione è tenuto a comunicare ogni variazione riguardante condizioni e requisiti per l’accesso e il mantenimento entro 15 giorni dall’evento; in caso di variazione del nucleo familiare è necessario presentare una nuova DSU ai fini Isee, a pena di decadenza dalla prestazione.

Il beneficio decade inoltre in caso di:

  • Condanna in via definitiva de beneficiario con pena non inferiore a 1 anno;
  • Patteggiamento;
  • Mancata sottoscrizione del patto per l’inclusione o patto di servizio personalizzato;
  • Assenza ingiustificata di un componente alla convocazione dei servizi sociali o dei servizi per il lavoro;
  • Assenza ingiustificata ad iniziative formative o altre iniziative di politica attiva;
  • Mancata accettazione di un’offerta di lavoro;
  • Mancate o false comunicazioni che influirebbero sulla prestazione o mancata presentazione di una DSU aggiornata;
  • Componente nucleo familiare individuato, in sede di attività ispettiva, intento nello svolgimento di attività lavorativa non comunicata.

La decadenza comporta il venir meno della prestazione dal momento dell’evento; pertanto se l’accertamento della decadenza avviene in un tempo successivo alla data dell’evento che l’ha determinata, è dovuta la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Revoca

Si incorre nella revoca della prestazione in caso di dichiarazioni mendaci o omesse nella domanda o nelle successive comunicazioni obbligatorie; la revoca comporta la perdita del beneficio dalla data della domanda con conseguente obbligo di restituzione di tutti gli importi ricevuti.

Sospensione.

La sospensione della prestazione è prevista in caso di misura cautelare personale, provvedimenti non definitivi di condanna, latitanza o comunque sottrazione volontaria alla pena, non ottemperanza agli obblighi di presentazione ai servizi competenti, accettazione di offerta di lavoro da 1 a 6 mesi. La sospensione comporta l’interruzione della prestazione dalla data dell’evento determinante, e la sua ripresa alla cessazione dell’evento stesso.